Regolamento›Capo II
Art. 158
In vigore dal 15 ago 1928
La prole orfana (orfani ed orfane minorenni o inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, e orfane nubili anche se maggiorenni) deve produrre:
1° l'atto di nascita;
2° il certificato municipale indicato nell', dal quale risulti specificatamente la professione e la condizione economica e di famiglia di tutti i figliuoli lasciati dall'impiegato;
3° l'atto di matrimonio dei genitori;
4° l'atto di morte del padre;
5° l'atto di morte della madre o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata a nuove nozze;
6° il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti eventualmente liquidò l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori, o all'aspirante. In sostituzione dei decreti potrà prodursi un certificato della Corte stessa;
7° lo stato di servizio dell'impiegato.
Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di nomina del tutore.
Le orfane maggiorenni debbono produrre il certificato di stato libero di data posteriore all'avviso di concorso.
Per gli inabili deve inoltre prodursi un certificato del medico comunale, dal quale risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-158