Art. 32

In vigore dal 19 lug 1928
A coloro che abbiano superato gli esami di abilitazione verrà rilasciato dal prefetto della Provincia, nella quale hanno avuto luogo gli esami, un certificato di abilitazione alla continuazione della propria arte secondo il modello allegato al presente regolamento (allegato B). Tale certificato, che sarà rilasciato in seguito all'esibizione della quietanza dell'avvenuto pagamento della tassa di cui all' della legge, sarà registrato all'ufficio comunale a norma dell' senza presentazione di altri documenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-32

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