Art. 9

In vigore dal 19 lug 1928
È vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vie o piazze. Le autorità locali di pubblica sicurezza, pertanto, dovranno vietare la iscrizione dei suddetti esercenti nei registri di cui all'art. 122 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le autorità comunali non potranno rilasciare, in favore dei medesimi, permessi di pubblico posteggio. Tuttavia, soltanto in occasione di feste, fiere, mercati ed altre pubbliche riunioni, e limitatamente alla loro durata, potranno, da parte delle suddette autorità, rilasciarsi, sotto opportune condizioni per assicurare la serietà e dignità della vendita, temporanee licenze e permessi, sempre che il richiedente comprovi di essere regolarmente autorizzato all'esercizio della rispettiva arte ausiliaria e non esistano nel comune negozi di vendita nei quali tale arte venga abitualmente esercitata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-9

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