Art. 8

In vigore dal 19 lug 1928
L'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi ed agli abilitati all'esercizio della odontoiatria, in confronto degli odontotecnici che prestino abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-8

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