Art. 13
In vigore dal 19 lug 1928
Ai meccanici ortopedici ed ernisti è consentito:
a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico;
b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure e modelli rilevati a norma della lettera a);
c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento.
L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo può essere eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto dietro collaudo del medico che li abbia prescritti, risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-13