Art. 16
In vigore dal 19 lug 1928
Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:
a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;
b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;
c) eseguire frizioni;
d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;
e) praticare lavande rettali e vaginali;
f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-16