Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 19 lug 1928
Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni: a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico; b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari; c) eseguire frizioni; d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici; e) praticare lavande rettali e vaginali; f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-16