Art. 14
In vigore dal 19 lug 1928
È vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o incruenti, di qualsiasi portata.
Sono compresi in tale divieto:
a) le riduzioni di lussazioni;
b) le incisioni di ascessi anche superficiali;
c) le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento;
d) i cateterismi delle vie genito-urinarie, maschili e femminili;
e) le medicazioni delle cavità nasali, auricolari, oculari, orali;
f) le medicazioni in genere delle ferite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-14