Art. 14

In vigore dal 19 lug 1928
È vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o incruenti, di qualsiasi portata. Sono compresi in tale divieto: a) le riduzioni di lussazioni; b) le incisioni di ascessi anche superficiali; c) le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento; d) i cateterismi delle vie genito-urinarie, maschili e femminili; e) le medicazioni delle cavità nasali, auricolari, oculari, orali; f) le medicazioni in genere delle ferite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-14

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