Art. 15

In vigore dal 19 lug 1928
Soltanto sotto il controllo del medico curante è consentito agli infermieri di praticare: a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne; b) medicazioni vaginali e rettali; c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-15

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