Art. 19
In vigore dal 19 lug 1928
Il prefetto della Provincia, con motivato decreto, sentito il medico provinciale, ordina con effetti immediati la cancellazione della registrazione della licenza o del certificato di abilitazione di quegli esercenti che abbiano riportato più di una condanna passata in giudicato per esercizio abusivo della professione sanitaria, o risultino notoriamente e abitualmente dediti all'ubbriachezza.
Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno.
Copia di ciascun provvedimento definitivo emesso in base al presente articolo dovrà a cura della Prefettura essere comunicata al podestà del Comune dove il condannato esercitava la sua arte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-19