Art. 24

In vigore dal 19 lug 1928
Agli effetti dell' della legge, entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento, le Amministrazioni delle opere ospedaliere dovranno inviare al prefetto della Provincia un elenco nominativo, in duplice esemplare, di tutti gli infermieri che ne dipendono, in servizio in tale qualità presso le Amministrazioni stesse, all'atto della pubblicazione della legge. Il prefetto restituirà uno di tali elenchi all'Amministrazione ospedaliera, munito di visto e data, a titolo di prova della eseguita comunicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-24

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