Art. 23

In vigore dal 19 lug 1928
Coloro che attualmente esercitano le arti contemplate nel presente regolamento potranno, quantunque sprovvisti di titolo, continuarne l'esercizio fino a quando non sia stata chiusa la sessione locale di esami di idoneità di cui all' della legge. Fino a quando non siano stati istituiti e non abbiano incominciato a funzionare i corsi di cui all' della legge, gli esercenti regolarmente autorizzati alle arti ausiliarie possono farsi coadiuvare nelle proprie mansioni da tirocinanti, ai sensi dell' della legge. Ai suddetti tirocinanti, però, è vietato sotto comminatoria delle sanzioni di legge e del presente regolamento la esplicazione di ogni attività che importi comunque esercizio diretto in confronto del pubblico dell'arte che è oggetto del tirocinio che essi compiono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-23

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