Art. 27

In vigore dal 19 lug 1928
Gli esami saranno pubblici. Terminato l'esame ed allontanato il pubblico, la Commissione delibererà se il candidato sia idoneo a continuare l'esercizio della propria arte. Il giudizio non dovrà essere tradotto in valutazione numerica. Di tutte le operazioni saranno stesi verbali firmati dai commissari, che saranno trasmessi al Prefetto appena terminata la sessione degli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-27

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