Art. 31

In vigore dal 19 lug 1928
La Prefettura esaminerà le domande e i titoli pervenuti e ammetterà agli esami soltanto coloro che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento, dandone avviso agli interessati a mezzo del podestà dei rispettivi Comuni, almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami. La Prefettura inoltre compilerà per ciascuna arte un elenco completo di tutti gli aspiranti ammessi agli esami inviandone un esemplare, firmato dal prefetto, al presidente della Commissione esaminatrice per l'arte stessa, almeno cinque giorni avanti la sua convocazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-31

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