Art. 33
In vigore dal 19 lug 1928
Gli attuali esercenti i locali di vendita di cui all' dovranno entro un mese dalla chiusura della sessione di esami uniformarsi al disposto dello stesso , per quanto si attiene alla notificazione all'ufficio comunale della persona che dovrà esercitare l'arte ausiliaria nel locale suddetto.
Il podestà del Comune, con sua ordinanza da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale, ordinerà la chiusura del negozio, quando l'esercente non si sia uniformato alle prescrizioni del presente articolo.
Contro l'ordinanza del podestà è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, al prefetto della Provincia che decide definitivamente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco - Fedele.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 159. - Casati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-33