Art. 29
In vigore dal 19 lug 1928
Le Commissioni esaminatrici per le prove di abilitazione di cui ai precedenti articoli saranno costituite dal prefetto della Provincia nella quale avranno la propria sede.
Delle Commissioni faranno parte, oltre al medico provinciale o ad un altro medico appartenente alla Amministrazione della sanità pubblica, due medici liberi esercenti, possibilmente insegnanti universitari o sanitari ospedalieri, uno dei quali, particolarmente competente nel ramo della medicina e chirurgia che ha speciale attinenza con l'arte ausiliaria sulla quale verterà l'esame, designato dal direttorio del Sindacato medico provinciale fascista.
Il presidente sarà nominato dal prefetto, nella persona di uno dei componenti la Commissione, con lo stesso decreto che la costituisce.
È in facoltà delle Commissioni di aggregarsi, senza diritto a voto, un esercente che abbia già conseguito l'approvazione negli esami di abilitazione all'arte oggetto dell'esame.
È consentito far parte contemporaneamente di più di una Commissione esaminatrice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-29