Art. 15
15 / 33In vigore dal 19 lug 1928
Soltanto sotto il controllo del medico curante è consentito agli infermieri di praticare:
a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne;
b) medicazioni vaginali e rettali;
c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-15