Art. 3

In vigore dal 19 lug 1928
L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti articoli o del certificato di abilitazione di cui all' all'ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio. L'obbligo della registrazione del titolo compete anche alle infermiere che abbiano conseguito il diploma di cui all' del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832. L'ufficio comunale non potrà procedere alla registrazione se l'aspirante non presenti il certificato di nascita comprovante che abbia raggiunto l'età di anni ventuno e il certificato penale di data non anteriore a tre mesi da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni stabilite dallo . Per coloro, che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui alle disposizioni transitorie, la registrazione avrà luogo in base alla presentazione del solo titolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-3

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Art. 3 Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. — Testo vigente | Portale Normativo