Art. 1

In vigore dal 19 lug 1928
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la legge 23 giugno 1927 (Anno V), n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Saranno rilasciate, a termine dell' della legge 23 giugno 1927, n. 1264, distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie: a) dell'odontotecnico; b) dell'ottico; c) del meccanico ortopedico ed ernista; d) dell'infermiere. La licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Le licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, e saranno vistate dal prefetto della Provincia. I corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere saranno istituiti in conformità a quanto è disposto dal R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento relativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-1

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