Art. 1
In vigore dal 19 lug 1928
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 23 giugno 1927 (Anno V), n. 1264, sulla
disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Saranno rilasciate, a termine dell' della legge 23 giugno 1927, n. 1264, distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie:
a) dell'odontotecnico;
b) dell'ottico;
c) del meccanico ortopedico ed ernista;
d) dell'infermiere.
La licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
Le licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, e saranno vistate dal prefetto della Provincia.
I corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere saranno istituiti in conformità a quanto è disposto dal R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento relativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-1