Art. 5

In vigore dal 19 lug 1928
L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie che si trasferisce in altro Comune per esercitarvi la propria arte deve far registrare nuovamente la licenza all'ufficio del Comune nel quale si è trasferito, presentando il titolo originale e un attestato del podestà del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel Comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo