Art. 4

In vigore dal 19 lug 1928
Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovrà restituire all'esercente la licenza, il diploma o il titolo di abilitazione dopo avervi annotata l'avvenuta registrazione e darne notizia al medico provinciale, che dovrà tenere un registro, aggiornato, di tutti gli esercenti le singole arti ausiliarie dei Comuni della Provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-05-31;1334#art-4

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Art. 4 Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. — Testo vigente | Portale Normativo