Regolamento›§ 2
Art. 457
In vigore dal 3 ago 1928
Dalla quarta classe elementare in poi, tutte le pubbliche scuole comuni sono sede di esami per gli alunni ciechi.
I direttori di dette scuole debbono richiedere all'alunno, prima di dichiararlo prosciolto dall'obbligo scolastico, il certificato di idoneità di cui all'ultima parte del secondo comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-457