Regolamento§ 2

Art. 455

In vigore dal 3 ago 1928
Gli istituti, di cui all', sono sede di esame per gli alunni ciechi. Le prove di esame per detti alunni sono le medesime che per i veggenti, con l'aggiunta nella seconda e terza classe di un accertamento della capacità di orientamento e della sviluppata educazione sensoriale. Gli alunni dichiarati insufficienti nelle due prove speciali predette possono frequentare la quarta ed anche la quinta classe elementare; ma non possono essere prosciolti dall'obbligo scolastico, se non abbiano prima riportato in esse l'idoneità, comprovata da un certificato rilasciato secondo il modulo di cui all'allegato H da un istituto di ciechi, sede di esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-455

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