Regolamento›§ 2
Art. 458
In vigore dal 3 ago 1928
I bilanci e i conti annuali e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione degli istituti, riguardanti la nomina del personale direttivo, insegnante ed assistente, sono soggetti all'approvazione del provveditore.
Debbono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio scolastico i contratti di alienazione di beni immobili, le locazioni e conduzioni per più di nove anni, le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione del patrimonio, le costituzioni di servitù passive, di pegni o di ipoteche, le trattazioni di prestiti e di mutui attivi.
Tutte le deliberazioni, soggette all'approvazione, debbono essere inviate al provveditore entro otto giorni dalla data.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-458