Regolamento›§ 2
Art. 461
In vigore dal 3 ago 1928
A capo della scuola è il direttore. Egli provvede al governo di questa ed è tenuto anche a dirigere il corso elementare esistente nell'istituto.
In particolare al direttore compete:
a) stabilire l'orario della scuola;
b) assistere e vigilare quotidianamente i tirocinanti, distribuendone i turni, assegnando a ciascuno il lavoro d'insegnamento o di assistenza oltre che letture ed eventuali lavori di conferenze e di scritti atti a migliorare la loro cultura pedagogica e didattica speciale;
c) impartire due o tre lezioni settimanali ai tirocinanti per coordinare il loro lavoro quotidiano mediante opportuni riferimenti alla pedagogia generale e mediante informazioni e riflessioni sui principali problemi della cecità;
d) tenere un registro con le note giornaliere intorno al lavoro ed al profitto di ogni tirocinante per potere in base a queste note rilasciare gli attestati di abilitazione alla fine del corso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-461