Regolamento§ 2

Art. 454

In vigore dal 3 ago 1928
I programmi e le prescrizioni didattiche varie per le scuole dei ciechi sono quelli stabiliti per le scuole elementari comuni, con le modificazioni indicate nell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1924. Ogni variazione alle stesse non può essere disposta che con Regio decreto.
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