Regolamento›§ 2
Art. 452
In vigore dal 3 ago 1928
Le domande per l'ammissione debbono essere presentate non oltre il 15 agosto dalle famiglie degli interessati alla presidenza degli istituti presso i quali l'ammissione è richiesta.
Non può essere presentata domanda d'ammissione per più d'un istituto.
Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato rilasciato dall'autorità sanitaria del Comune di provenienza dell'alunno, da cui risulti che l'alunno medesimo è cieco o fornito di un grado di vista insufficiente. Deve inoltre risultare che esso è esente da malattie infettive a carattere contagioso;
c) certificato rilasciato dal podestà comprovante lo stato di famiglia e le condizioni economiche;
d) eventuali titoli di benemerenze militari e civili acquistati da ascendenti o collaterali del fanciullo cieco obbligato.
Per l'accettazione delle domande gli istituti tengono conto specialmente delle condizioni di famiglia e del luogo di nascita o di residenza del fanciullo.
La domanda e i documenti sono redatti in carta libera. I documenti, di cui alle lettere a), b) e c), debbono essere legalizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-452