RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 447

In vigore dal 3 ago 1928
Il contributo da corrispondere, a norma dell' del testo unico, a ciascuno degli istituti indicati nell'articolo precedente è stabilito annualmente entro i limiti delle assegnazioni di bilancio, tenuto conto dell'istituzione e del mantenimento in essi di giardini d'infanzia per ciechi, della spesa occorrente per l'adattamento e il miglioramento dei locali, per l'acquisto di arredi e materiale didattico e di qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi nonché dei bisogni e dello sviluppo degli istituti stessi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-447

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