Regolamento›§ 2
Art. 451
In vigore dal 3 ago 1928
Al termine di ogni anno scolastico gli istituti dei ciechi prescelti per l'assolvimento dell'obbligo fanno noto al Ministero e ai provveditori il numero dei posti disponibili per l'anno scolastico successivo. Il Ministero dà diffusione a tale notizia per mezzo della Gazzetta Ufficiale del Regno e del Bollettino Ufficiale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-451