Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 448
In vigore dal 3 ago 1928
Le scuole elementari mantenute negli istituti, di cui all', possono essere accettate a sgravio per le prime tre classi elementari, a norma ed agli effetti di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-448