Regolamento›§ 2
Art. 455
489 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Gli istituti, di cui all', sono sede di esame per gli alunni ciechi.
Le prove di esame per detti alunni sono le medesime che per i veggenti, con l'aggiunta nella seconda e terza classe di un accertamento della capacità di orientamento e della sviluppata educazione sensoriale.
Gli alunni dichiarati insufficienti nelle due prove speciali predette possono frequentare la quarta ed anche la quinta classe elementare; ma non possono essere prosciolti dall'obbligo scolastico, se non abbiano prima riportato in esse l'idoneità, comprovata da un certificato rilasciato secondo il modulo di cui all'allegato H da un istituto di ciechi, sede di esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-455