Art. 457
Regolamento§ 2

Art. 457

491 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Dalla quarta classe elementare in poi, tutte le pubbliche scuole comuni sono sede di esami per gli alunni ciechi. I direttori di dette scuole debbono richiedere all'alunno, prima di dichiararlo prosciolto dall'obbligo scolastico, il certificato di idoneità di cui all'ultima parte del secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-457