RegolamentoCapo II

Art. 307

In vigore dal 3 ago 1928
Compilata la graduatoria, il provveditore procede alla nomina nei posti vacanti e all'assegnazione delle sedi a norma degli del presente regolamento. La stessa graduatoria serve anche per i posti che si rendano successivamente vacanti fino a compimento del biennio di efficacia della graduatoria generale.
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