Regolamento›Capo II
Art. 306
In vigore dal 3 ago 1928
Trascorso il termine stabilito nell'articolo precedente ed esaminata la regolarità delle domande pervenutegli, il provveditore compila la graduatoria, inscrivendovi i concorrenti nell'ordine risultante dalla votazione conseguita nel concorso generale.
A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore età.
È applicabile anche in questo caso la disposizione dell' del testo unico relativa ai posti riservati ai mutilati e invalidi di guerra e, a tale effetto, l'insegnante che si trova nelle condizioni previste dalla detta norma deve curare che ne sia fatta menzione nel certificato del provveditore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-306