RegolamentoCapo II

Art. 310

In vigore dal 3 ago 1928
Il concorso interno è bandito con lo stesso avviso col quale viene indetto il concorso pubblico, si svolge con le medesime modalità ed è giudicato dalla stessa Commissione. I vincitori sono iscritti, secondo l'ordine di merito, in una speciale graduatoria, distinta da quella del concorso pubblico. Con ciascuna delle due graduatorie saranno coperti i posti che siano o si rendano disponibili nel periodo di validità delle medesime, ricorrendo alternativamente alle graduatorie stesse, a cominciare da quella del concorso interno. Quando la graduatoria del concorso interno sia esaurita o, per mancanza di concorrenti o di vincitori, non sia stata formata, i posti riservati al detto concorso si accrescono a quelli spettanti alla graduatoria del concorso pubblico. Il concorrente che per aver partecipato anche al concorso pubblico si trovi iscritto nelle due graduatorie, quando abbia ottenuto la nomina per effetto di una di esse, perde il diritto alla nomina per effetto dell'altra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-310

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