Regolamento§ 5

Art. 315

In vigore dal 3 ago 1928
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai maestri ed ai direttori dei Comuni autonomi, con le modificazioni che seguono: Per i maestri in soprannumero il periodo di prova decorre dal giorno della nomina ad insegnante straordinario. Allo scadere del periodo minimo di prova, di cui all', il provveditore comunica al Comune il suo motivato parere sulla prova fatta dall'insegnante o dal direttore, desumendolo, oltre che dagli elementi di giudizio che direttamente gli risultino, quando si tratti di un insegnante, dai rapporti informativi annuali del direttore didattico e dalle relazioni delle visite eseguite dall'ispettore e, quando si tratti di un direttore, dai rapporti dell'ispettore e da altri documenti, dai quali possano rilevarsi l'efficacia dell'azione direttiva e l'andamento delle scuole.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-315

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo