Regolamento›§ 5
Art. 320
In vigore dal 3 ago 1928
Il provveditore o il podestà, prima di deliberare la dispensa, può, ad istanza del maestro o d'ufficio, procedere a nuove indagini e disporre che il maestro sia sottoposto a visita medica collegiale.
Quando la visita collegiale sia disposta ad istanza del maestro e il risultato non sia a lui favorevole, le spese relative vanno a suo carico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-320