Regolamento›Capo III
Art. 325
In vigore dal 3 ago 1928
Prima che scadano i due mesi di assenza per infermità, il maestro che preveda di non poter riprendere servizio può chiedere l'aspettativa per ragioni di salute, documentando con certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario la persistenza della malattia e la probabile durata di essa.
Se l'aspettativa sia stata data per un periodo di tempo minore di due anni, permanendo la malattia, viene prorogata non oltre tale limite ad istanza del maestro, documentata come al comma precedente.
Quando il maestro chieda di essere riammesso in servizio prima della scadenza dell'aspettativa, deve comprovare con certificato medico di essere in grado di riprendere l'insegnamento.
Le spese per le visite mediche di controllo disposte dall'Amministrazione su istanza del maestro o d'ufficio sono a carico del maestro quando riescano a lui sfavorevoli.
Storico versioni
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