Regolamento›Capo III
Art. 327
In vigore dal 3 ago 1928
Tutti i provvedimenti relativi ai congedi e alle aspettative devono contenere la precisa indicazione del giorno di inizio e di scadenza.
Il maestro durante l'assenza per congedo ordinario o per infermità, durante l'aspettativa e durante le vacanze non è tenuto a osservare l'obbligo della residenza, ma deve far conoscere al direttore didattico o al Comune, secondo i casi, il luogo della sua dimora ordinaria e i successivi cambiamenti.
Se durante l'aspettativa per motivi di famiglia risulti che il maestro occupi un qualsiasi altro ufficio retribuito o se durante l'aspettativa per motivi di salute risulti che occupi altro posto di insegnante pubblico o privato, l'autorità che concesse l'aspettativa lo invita a riprendere servizio e, in caso d'inadempienza, può dichiararlo dimissionario, a norma dell', comma 3°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
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