Regolamento›Capo IV
Art. 331
In vigore dal 3 ago 1928
Il quinto dei posti, che deve essere riservato ai sensi dell', ultimo comma, del testo unico, ai maestri che chiedono il trasferimento da altra Amministrazione, viene calcolato sulla metà dei posti che rimangono disponibili dopo di aver attribuito l'altra metà ai trasferimenti dei maestri delle scuole trasformate. A tale effetto, dei posti che si rendano vacanti durante l'anno è fatta la seguente ripartizione: per ogni 10 posti, i primi cinque sono riservati ai trasferimenti dei maestri titolari di scuole da sclassificare, il sesto posto ai trasferimenti di insegnanti da altre Amministrazioni disposti dal ministro o dal provveditore e gli altri quattro sono attribuiti alle graduatorie dei concorsi in vigore o ai futuri concorsi. I posti riservati vengono coperti con nomine provvisorie con preferenza assoluta ai vincitori del concorso.
Per la destinazione alle singole sedi dei maestri trasferiti da altra Amministrazione, nel caso che ad esse aspirino anche insegnanti della stessa Amministrazione che effettua il trasferimento, si applicano le norme degli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-331