Regolamento›Capo IV
Art. 334
In vigore dal 3 ago 1928
I maestri, che non abbiano compiuto almeno un biennio di insegnamento come titolari nella sede in cui si trovano, e quelli che nell'ultimo triennio abbiano riportato qualifica inferiore al buono o subito punizione superiore alla censura possono essere trasferiti ad altra sede nel caso che il trasferimento sia chiesto per eccezionali circostanze da indicarsi nel provvedimento. Nel caso di non compiuto biennio può essere pure accordato il trasferimento se trattisi di insegnante, che intende riunirsi al coniuge, pubblico funzionario, trasferito per servizio ad altra sede o di maestro trasferito per motivi di servizio in corso d'anno scolastico, quando il trasferimento sia stato deliberato per soppressione o trasformazione di scuola, riduzione di posti o per altre circostanze non dipendenti da fatto del maestro.
La condizione della permanenza biennale nella sede non si applica nel caso di trasferimento da deliberarsi per motivi di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-334