RegolamentoCapo IV

Art. 332

In vigore dal 3 ago 1928
I diritti acquisiti che per l', comma 2°, del testo unico, il maestro trasferito conserva, si riferiscono così alla misura dello stipendio, compresi in esso gli aumenti eventualmente conseguiti, come all'anzianità di servizio. Qualora per la preferenza che competa ai maestri della stessa Amministrazione nessuna delle sedi richieste possa essere assegnata ai maestri provenienti da altra Amministrazione, il provveditore li destinerà col loro consenso alle sedi di risulta disponibili. Ove essi non le accettino, non si fa luogo a trasferimento e le sedi sono coperte con la graduatoria del concorso. In caso che non vi siano richieste di trasferimento da altra Amministrazione, ai posti riservati a norma dell'articolo precedente si provvede con la graduatoria del concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-332

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