Regolamento›Capo IV
Art. 337
In vigore dal 3 ago 1928
I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, non possono effettuare trasferimenti di maestri dai ruoli di altri Comuni o delle Amministrazioni scolastiche se non abbiano prima disciplinato nel regolamento di cui all' i requisiti minimi ed i criteri di preferenza in base ai quali i trasferimenti debbono essere deliberati e le norme per la destinazione dei maestri trasferiti alle singole sedi, tenuto conto eventualmente dell'obbligo che i Comuni stessi abbiano di destinare alle scuole rurali i maestri in soprannumero, nominati titolari.
Nello stesso regolamento debbono altresì essere determinati i requisiti ed i criteri di preferenza per i trasferimenti, da una scuola all'altra del capoluogo o delle frazioni e borgate, da una frazione o borgata all'altra, da frazione o borgata al capoluogo e viceversa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-337