RegolamentoCapo IV

Art. 339

In vigore dal 3 ago 1928
L'aliquota dei posti da conferire per trasferimento, entro il limite del quinto dei posti stabilito dall', ultimo comma, del testo unico, è determinata di volta in volta nella deliberazione con la quale il Comune stabilisce di far luogo ai trasferimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-339

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