RegolamentoCapo IV

Art. 341

In vigore dal 3 ago 1928
Del numero di posti, con l'eventuale indicazione delle borgate e frazioni, che il Comune riserva ai trasferimenti, è dato avviso nell'elenco pubblicato dal provveditore per le scuole da esso dipendenti. A tale effetto il Comune deve far pervenire al provveditore entro il 30 giugno comunicazione dei posti, di cui al comma precedente. Ove tale comunicazione non sia fatta, il Comune non può più, per l'anno, far luogo a trasferimenti.
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