Regolamento›Capo V
Art. 345
In vigore dal 3 ago 1928
Il maestro, che consegue la nomina a titolare di ruolo, non può essere immesso nelle sue funzioni se non abbia prestato giuramento nelle mani del direttore didattico.
La formula del giuramento è la seguente: «Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che non appartengo e non apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio; che adempirò ai doveri stessi con diligenza e con zelo, inspirando la mia azione al fine di educare i fanciulli affidatimi al culto della Patria ed all'ossequio alle istituzioni dello Stato».
Del giuramento prestato è redatto verbale in carta libera, sottoscritto dal maestro e dal direttore. Il verbale è conservato nel fascicolo personale del maestro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-345