RegolamentoCapo V

Art. 349

In vigore dal 3 ago 1928
Il maestro non può, senza regolare permesso, assentarsi dalla scuola nei giorni di lezione e in quelli nei quali deve adempiere ad altri obblighi inerenti al suo ufficio, salvo che l'assenza abbia luogo per malattia o per attendere ad un pubblico servizio obbligatorio. In quest'ultimo caso il maestro deve, in tempo utile, perché si possa provvedere alla supplenza, informare per iscritto il direttore didattico, indicando i motivi dell'assenza. Se trattasi, invece, di servizio non obbligatorio il maestro non può lasciar l'insegnamento senza aver prima ottenuto la autorizzazione del Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-349

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo