Regolamento›Capo V
Art. 348
In vigore dal 3 ago 1928
Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero.
Potrà, coll'autorizzazione del provveditore o del podestà, secondo i casi, fissare la sua dimora in località diversa, purchè posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione. La deliberazione del provveditore, che neghi l'autorizzazione, e quella del Consiglio scolastico, che approvi la relativa deliberazione del podestà, sono definitive.
Il maestro può assentarsi dalla residenza nei giorni in cui non è tenuto ad alcun dovere di ufficio, a meno che, per particolari riguardi alle condizioni locali o in occasione di pubbliche manifestazioni, cui la scuola partecipa, il provveditore o il podestà non ritenga nell'interesse del servizio di obbligarli alla permanenza in sede anche nei detti giorni.
Storico versioni
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