RegolamentoCapo IV

Art. 335

In vigore dal 3 ago 1928
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, per ciascuna delle sedi vacanti vien compilato un elenco nel quale sono compresi i nomi dei richiedenti, con l'indicazione per ognuno dei motivi per i quali il trasferimento è chiesto, dell'anzianità e della qualità del servizio. La preferenza è data all'insegnante che abbia motivo prevalente secondo l'ordine stabilito dalla legge. I trasferimenti sono deliberati entro il mese di agosto con unica deliberazione, nella quale deve essere indicata con precisione la data di decorrenza. Non sono ammessi trasferimenti suppletivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-335

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