Regolamento›Capo IV
Art. 335
In vigore dal 3 ago 1928
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, per ciascuna delle sedi vacanti vien compilato un elenco nel quale sono compresi i nomi dei richiedenti, con l'indicazione per ognuno dei motivi per i quali il trasferimento è chiesto, dell'anzianità e della qualità del servizio. La preferenza è data all'insegnante che abbia motivo prevalente secondo l'ordine stabilito dalla legge.
I trasferimenti sono deliberati entro il mese di agosto con unica deliberazione, nella quale deve essere indicata con precisione la data di decorrenza. Non sono ammessi trasferimenti suppletivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-335