Regolamento›Capo III
Art. 323
In vigore dal 3 ago 1928
La concessione e la durata del congedo ordinario e dell'aspettativa per motivi di famiglia sono dall'autorità competente deliberate tenendo presenti l'entità dei motivi addotti dal richiedente e le esigenze del servizio.
Qualora ragioni didattiche lo impongano, può non essere accolta l'istanza del maestro che chieda di essere riammesso in attività di servizio prima del termine dell'aspettativa.
Scaduto il termine dell'aspettativa, il maestro che non riprenda servizio è dichiarato decaduto dall'ufficio.
L'autorità competente deve curare che il termine dell'aspettativa e la riammissione anticipata in servizio non coincidano con la fine dell'anno scolastico e col periodo delle vacanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-323